Amministrazione Trasparente
BDNCP - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
(Art. 28, c.3 del d.lgs. 36/2023)
Considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all’art. 28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190/2012 pertanto abrogato dal nuovo codice, l’Autorità ANAC ha chiarito, con nota del 10/01/2024, che non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file.
Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024 dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell’art. 28 co. 3 del nuovo codice, la pubblicazione dei dati relativi ai contratti stipulati è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad inserire sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all’art. 28, co. 3 del nuovo codice.
Per visionare i dati della BDNCP relativi ai contratti dell'anno d'interesse, dopo aver cliccato sul link sotto riportato, selezionare l'anno nella colonna a sinistra e premere il pulsante in basso "applica filtro".
A seguire il link di accesso alla sezione della BDNCP di ANAC del Consiglio di Stato:
Considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all’art. 28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190/2012 pertanto abrogato dal nuovo codice, l’Autorità ANAC ha chiarito, con nota del 10/01/2024, che non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file.
Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024 dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell’art. 28 co. 3 del nuovo codice, la pubblicazione dei dati relativi ai contratti stipulati è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad inserire sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all’art. 28, co. 3 del nuovo codice.
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