RLS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Tipologia

Altro

Cosa fa

  • Sandro BERNARDINI-RSU Eletto lista UIL SCUOLA

In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS (art. 47, comma 1), scelto, se disponibile, nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d’istituto). L’Art. 47 c.7, in particolare, chiarisce il numero degli RLS in dipendenza dal numero dei lavoratori, rammentando che nel computo dei dipendenti non rientrano gli allievi equiparati a lavoratori.

Il RLS per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU); in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno (Art. 47 c.4).

Compiti e funzioni

Nonostante siano i lavoratori ad eleggere il RLS, il suo ruolo è comunque importantissimo per coordinare la propria attività con la dirigenza e con il RSPP.

Il RLS, infatti, va obbligatoriamente consultato per una serie di attività cruciali che concernono la gestione della sicurezza nell’Istituto. Per esempio, nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e per tutto ciò che riguarda la definizione, progettazione e attuazione dei diversi protocolli di sicurezza adottati nell’istituto, il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori (come l’RSPP) sono tenuti ad informare e consultare il RLS. In quanto Rappresentante dei lavoratori, è il portavoce dei loro interessi e si pone da intermediario tra il personale scolastico e la dirigenza.

Egli ha sostanzialmente il compito di verificare che la valutazione dei rischi venga svolta nel migliore dei modi, deve individuare programmi e interventi in materia di prevenzione e promuovere attività di formazione e informazione del personale. Tra i compiti del RLS scolastico rientra, infine, la gestione rispetto agli infortuni e alle malattie professionali già incorse o a rischio.

Sede

ITT Allievi-Sangallo di Terni

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